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Gruppi consiliari

In base all'Articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

  1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare alla Presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi.
  2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
  3. Quei Consiglieri che, entro tale termine, non hanno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consiliare o non costituiscano un gruppo per mancanza del numero previsto fanno parte di un unico gruppo misto.
  4. I singoli gruppi consiliari comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo.
  5. Della avvenuta nomina viene data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.