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Competenze

Gli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale fissano le competenze legislative della Regione, distinguendo tra competenze primarie e secondare. tra le prime vi è il potere di emanare atti legislativi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nelle materie di competenza, tra le quali l’ordinamento degli uffici regionali, l’ordinamento degli enti locali, l’impianto e tenuta dei libri fondiari, servizi antincendi, ordinamento delle Camere di Commercio nonché sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.
Le competenze di carattere secondario sono esercitate dalla regione nei limiti predetti e in ottemperanza ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e ordinamento degli enti e aziende di credito.
Mentre le funzioni amministrative della Regione possono essere delegate  alle Province, la potestà legislativa non è delegabile e viene esercitata esclusivamente dal Consiglio regionale.

Oltre alla potestà legislativa, il Consiglio regionale esercita una serie di funzioni che si elencano nel modo seguente:

  • emana un proprio regolamento interno
  • nomina la Giunta regionale e ha facoltà di revocarla
  • approva il bilancio di previsione della Regione e il bilancio di previsione proprio, nonché i relativi conti consuntivi,
  • delibera di impugnare le leggi o atti con efficacia legislativa della Repubblica
  • può, su proposta dei Consigli provinciali e in accordo con questi, proporre iniziative dirette a modificare lo Statuto speciale,
  • nomina i delegati che partecipano alle elezioni del Capo dello Stato
  • emette pareri
  • adotta deliberazioni, approva voti e disegni di legge-voto nelle materie che non risultano di competenza della regione, che sono però di interesse regionale
  • può inoltre  promuovere, in accordo con almeno altri quattro Consigli regionali italiani, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, un referendum popolare
  • non per ultimo, esercita a mezzo di interrogazioni, interpellanze e mozioni e l’istituzione delle Commissioni d’inchiesta, una funzione politica e di controllo.